Un uomo coniugato abbandonava moglie e figlio di pochi anni, si trasferiva all’estero, non dava più notizie di sé e non contribuiva al mantenimento del figlio, che quindi cresceva solo con gli sforzi della madre; non veniva mai pronunciata formalmente la decadenza dalla potestà (ora responsabilità) genitoriale. In tempi recenti, l’uomo, tornava dall’estero e chiedeva al figlio il versamento periodico degli alimenti.
Le avvocatesse, assunta la difesa del figlio, hanno invocato la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 448 bis C.C., entrata in vigore nel 2012, quando il figlio era già divenuto maggiorenne, trattandosi di un’interpretazione coerente con quella che era l’intenzione del legislatore.
La citata norma fa riferimento alla decadenza pronunciata, ma è stata sostenuta la possibilità di ritenere che l’esonero dall’obbligazione alimentare valga, senza distinzioni, a fronte di ogni comportamento rispetto al quale la decadenza potrebbe essere disposta e pronunciata dall’Autorità Giudiziaria. In caso contrario sussisterebbe, ai sensi dell’art. 3 Costituzione, una illegittima disparità di trattamento tra coloro che all’entrata in vigore della norma erano figli minorenni e quelli che erano già maggiorenni.

