Finestre su cortile comune: applicabilità delle distanze legali o disciplina condominiale?

Finestra aperta su un cortile

Due vicini di casa erano proprietari di porzioni di edificio cielo-terra adiacenti tra loro e, di fronte a tali proprietà esclusive, si trovava un cortile comune. Uno di essi realizzava una finestra che si affacciava sul cortile.

La discussione in punto di diritto verteva sul seguente tema: i proprietari di una porzione di edificio possono mantenere le finestre in forza del disposto di cui all’art.1102 C.C., o devono chiuderle per violazione delle distanze ex art. 905 C.C.?

La Corte di Cassazione, che si è occupata del caso, dava atto della circostanza che, nella giurisprudenza di legittimità, si registrano due posizioni, una pro applicazione della disciplina di cui all’art. 1102, comma 1, C.C., e l’altra pro applicazione della disciplina di cui all’art. 905 C.C..

Attualmente prevale questo secondo orientamento.

Sintetizzando il ragionamento della Suprema Corte, deve applicarsi l’art. 905 C.C., a meno che si sia in “presenza di più unità immobiliari o più edifici aventi parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 e dell’articolo 1117 bis c.c.”, in tal caso infatti viene valorizzato il collegamento strutturale, materiale o funzionale, ovvero quella relazione di accessorio a principale, che costituisce il fondamento della condominialità dell’area scoperta ai sensi dell’art. 1117 C.C..

Laddove invece i requisiti di condominialità non dovessero sussistere, si verte in tema di comproprietà e si applicano le norme sulle distanze, per cui per mantenere le finestre è necessario costituire un diritto di servitù.

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