Amministratore di sostegno: può sporgere querela per il beneficiato?

Mani di anziana strette tra mani di una donna

Una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno subiva lesioni personali; non sporgeva querela, lo faceva il suo amministratore di sostegno.

In quel caso il tema della discussione è stato il seguente: durante il processo la difesa degli indagati sosteneva che il danneggiato non avesse sporto querela ed invocava una declaratoria di improcedibilità; la difesa della parte civile sosteneva, invece, che la querela sporta dall’amministratore di sostegno fosse valida ed efficace.

Il diritto di querela è un diritto che spetta, di norma, esclusivamente alla persona offesa, la quale lo esercita, quando lo ritenga opportuno, manifestando la volontà di perseguire penalmente l’autore del reato subito.

L’esito del procedimento ha dimostrato che in ogni caso l’amministratore di sostegno non può sostituirsi al beneficiato in quanto egli non ne ha la rappresentanza completa, ma esercita una limitata possibilità di agire “in nome e per conto” dello stesso, in un regime di assistenza e non di sostituzione.

Nelle ipotesi in cui la capacità di intendere e di volere è grandemente scemata, trova applicazione l’art. 121 c.p., il quale dispone che l’esercizio del diritto di querela compete al curatore speciale. D’altra parte l’amministrazione di sostegno è un istituto di natura prettamente civilistica, ed il legislatore non ha esteso l’operatività funzionale di tale istituto al  campo penale.

In conclusione, per i casi particolarmente  gravi nei quali il soggetto versi in condizioni tali da non poter esprimere validamente la propria volontà ai sensi dell’art. 121 c.p., deve essere il curatore speciale ad esercitare il diritto di querela, anche quando l’infermo risulti assistito da un amministratore di sostegno, il quale dovrà, semmai, farsi promotore della nomina del curatore ex artt. 121 c.p. e 338 c.p.p..

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